Ius Latii

Ius Latii

Con tale termine si indicava la “condizione di vassallaggio” delle comunità straniere sottomesse da Roma.
Tale situazione era propria delle comunità latinæ, aggregatesi all’Urbe mediante fœdera iniqua [vedi fœdus] e delle coloniæ latinæ fondate da Roma; poteva, però, inerire anche a civitàtes italicæ.
Pur se dotate di autonomia interna, esse erano subordinate a Roma per tutto ciò che atteneva i rapporti esterni con altre comunità: non potevano avere altri nemici e/o amici all’infuori di quelli di Roma ed erano obbligate a fornirle contingenti militari in caso di guerra.
Ai socii [vedi] latini era in compenso concesso il ius commercii [vedi] ed un limitato ius suffragii [vedi] (per coloro che risiedevano a Roma; essi potevano partecipare ai comìtia tribùta [vedi], ma votavano tutti riuniti in un’unica tribù estratta a sorte).