Ius in àgro vectigàli

Ius in àgro vectigàli

Espressione che indicava il diritto del concessionario su un’appezzamento di àger vectigàlis.
L’ager vectigalis era il terreno appartenente allo Stato, ad un municipio o ad una colonia, che veniva concesso in sfruttamento a privati, dietro il corrispettivo di un canone annuo, denominato vectìgal: lo scopo della concessione era quello di permettere lo sfruttamento della terra, pur essendovi un vero e proprio obbligo giuridico di coltivare o migliorare il fondo.
Finché il canone era pagato, il concessionario non poteva essere spossessato e poteva trasmettere il suo diritto: essendo considerato possessore, a lui competeva la normale tutela interdittale [vedi interdìctum].
Il (—) attribuiva al concessionario un diritto di credito (sia pur di natura particolare): per descrivere l’istituto, i giuristi utilizzavano di solito la terminologia della locazione, sebbene Gaio [vedi] ricordi che era discusso se il rapporto fosse inquadrabile nello schema della locazione o in quello della vendita. Il pagamento del canone e la revoca della concessione in caso di sospensione del pagamento stesso e delle coltivazioni, faceva pensare ad un contratto di locazione, mentre la trasferibilità del diritto e la perpetuità dello stesso rendevano più verosimile l’analogia con la vendita.
In epoca classica il pretore concesse al vettigalista la possessio ad interdìcta [vedi], mentre in tarda epoca classica fu accordata al concessionario o al suo avente causa una azione analoga alla rèi vindicàtio [vedi], si ager vectigalis petatur: tale àctio in rem [vedi] accostò la situazione del (—) a quella del titolare di un ius in re alièna [vedi iura in re aliena].
Per i rapporti con il ius emphyteuticàrium [vedi emphytèusis].