Iùs gèntium

Iùs gèntium [Diritto delle genti]

Complesso di norme sorto, a seguito dello sviluppo dei traffici commerciali con popoli stranieri, al fine di regolare i rapporti negoziali tra cives romani e peregrini.
Per la disciplina di siffatti rapporti non era possibile fare ricorso alle norme del ius civile [vedi], in ragione del principio della personalità del diritto, secondo cui allo straniero non era applicabile il diritto romano.
Onde soddisfare tale esigenza fu istituito un magistrato speciale, il prætor peregrìnus [vedi prætor]. Costui, deputato a presiedere i processi tra soggetti non muniti della cittadinanza romana, elaborava le norme dirette a risolvere i relativi conflitti.
Poiché il (—) comprendeva un gruppo di disposizioni basate sulla ragione naturale (naturàlis ràtio) e, in quanto tali, suscettibili di applicazione generalizzata per tutti i popoli, Gaio [vedi] lo denominò anche ius naturale [vedi]. In seguito, nella tricotomia ulpiano-giustinianea, coniata da Ulpiano [vedi] ed accolta da Giustiniano [vedi], il ius naturale acquisì una valenza autonoma, quale complesso dei precetti di convivenza dettati dalla natura a tutti gli esseri viventi.