Ius exponèndi

Ius exponèndi [Diritto di esporre]

Il (—) consisteva nella facoltà, attribuita al pater familias [vedi], di abbandonare i neonati, esponendoli: in dottrina si è rilevato che in realtà si trattava di una applicazione del ius vitæ ac nècis [vedi].
In diritto giustinianeo, si stabilì che il neonato abbandonato acquistasse lo stato di uomo libero [vedi status libertàtis] e che non dovesse esser considerato (come accadeva in precedenza) schiavo del soggetto che lo aveva raccolto.