Iùs exìlii

Iùs exìlii [Diritto di esilio]

Beneficio tipico del diritto penale romano [vedi], in virtù del quale il soggetto imputato di particolari delitti [vedi crìmen vis; crimen maiestàtis] nel processo comiziale [vedi], aveva la facoltà di evitare la condanna alla pena capitale, abbandonando volontariamente Roma e quindi autoesiliandosi [vedi interdìctio aqua et igni] prima che l’ultima centuria avesse espresso il voto necessario per formare la maggioranza.
Il (—) fu concesso di volta in volta per legge [vedi Lex Plautia de vi; Lex Cornelia Sullæ maiestatis].