Ius excludèndi òmnes àlios

Ius excludèndi òmnes àlios [Diritto di escludere gli altri; cfr. art. 832 c.c.]

Espressione adoperata per indicare uno dei fondamentali caratteri del diritto di proprietà, la sua esclusività: la possibilità, cioè, per il proprietario di escludere tutti gli altri soggetti dal godimento e dalla disposizione della cosa oggetto del diritto di proprietà.