Ius ex scrìpto
Ius ex scrìpto [Diritto scritto]
Espressione adoperata per indicare il diritto scritto.
Fu la giurisprudenza classica a distinguere, in relazione alle fonti di produzione delle norme giuridiche, tra (—) e ius ex non scripto; in proposito, occorre distinguere:
— nell’ambito del (—) si inquadravano le fonti di produzione tipicamente scritte, come le leggi (ed i provvedimenti ad esse equiparati: ad es., i senatusconsùlta);
— nell’ambito del ius ex non scripto, si inquadravano le fonti di produzione che prescindevano da una formulazione scritta (ad es., la consuetùdo [vedi]).
Espressione adoperata per indicare il diritto scritto.
Fu la giurisprudenza classica a distinguere, in relazione alle fonti di produzione delle norme giuridiche, tra (—) e ius ex non scripto; in proposito, occorre distinguere:
— nell’ambito del (—) si inquadravano le fonti di produzione tipicamente scritte, come le leggi (ed i provvedimenti ad esse equiparati: ad es., i senatusconsùlta);
— nell’ambito del ius ex non scripto, si inquadravano le fonti di produzione che prescindevano da una formulazione scritta (ad es., la consuetùdo [vedi]).