Ius eligèndi

Ius eligèndi

Si trattava del diritto di scelta, attribuito normalmente al debitore nel caso di obbligazione alternativa (avente cioè, pluralità di oggetti, di cui uno solo era dovuto al creditore [vedi obligàtio alternativa]).
Se una delle prestazioni diventava impossibile, il debitore era tenuto all’adempimento dell’altra prestazione, ma poteva anche pagarne il controvalore.