Ius edicèndi
Ius edicèndi [Potere di ordinanza]
Potere [vedi Mancìpium] riconosciuto ai magistrati dotati di impèrium [vedi] e consistente nella facoltà di emanare editti [vedi edìctum] che venivano pubblicati onde far conoscere sia le linee generali che avrebbero ispirato il magistrato durante l’anno di carica, che i provvedimenti da lui emanati in concreto, caso per caso.
Potere [vedi Mancìpium] riconosciuto ai magistrati dotati di impèrium [vedi] e consistente nella facoltà di emanare editti [vedi edìctum] che venivano pubblicati onde far conoscere sia le linee generali che avrebbero ispirato il magistrato durante l’anno di carica, che i provvedimenti da lui emanati in concreto, caso per caso.