Ius dicèndæ primo loco sententiæ

Ius dicèndæ primo loco sententiæ

Era il diritto attribuito al prìnceps, di pronunciarsi per primo sulla colpevolezza o meno del soggetto accusato della commissione di un delitto: anche se il parere era di per sé privo di efficacia giuridica vincolante, in realtà la sua autorità finiva per vincolare sempre il successivo organo giudicante, che si guardava bene dal contraddire l’opinione del princeps.