Ius civìle

Ius civìle [Diritto civile]

Lo (—), contrapposto al ius honoràrium [vedi], indicava il complesso delle norme che regolamentava i rapporti tra cittidini romani: originariamente trasmesso dagli antichi padri per via consuetudinaria (mòres) fu sancito dalle lèges [vedi lex], dai plebiscìta [vedi plebiscitum], dai senatusconsùlta [vedi senatusconsultum], dai respònsa prudèntium [vedi] e dalle constitutiònes [vedi constitutiones prìncipum] imperiali.
Secondo Gaio [vedi], il (—) si distingueva dal ius gèntium [vedi], in quanto mentre il primo era costituito esclusivamente le norme vigenti nella cìvitas romana [vedi], il secondo includeva un gruppo di disposizioni, derivanti dalla ragione naturale (naturàlis ràtio) e, come tali, osservate presso tutti i popoli.
A seguito della costituzione caracalliana [vedi Constitùtio Antoniniàna] del 212 d.C., che concesse la cittadinanza a tutti i sudditi dell’Impero, la distinzione tra (—) e ius gentium perse qualsiasi rilevanza pratica e rimase valida sotto il profilo astrattamente dottrinale.