Ius adcrescèndi

Ius adcrescèndi [Diritto di accrescimento; cfr. artt. 674 ss. c.c.]

Il termine (—) individuava due situazioni: una obiettiva, che indicava il principio generale dell’accrescimento; una, invece, subiettiva, che alludeva al diritto del coerede o del collegatario a veder accrescere la propria quota ereditaria nel caso in cui uno dei plures vocati [vedi vocatus ad hereditàtem] non poteva (per premorienza, per sopravvenuta incapacità) o non voleva acquisire la propria.
La lex Papia Poppæa [vedi] limitò questo diritto, venendo a creare la categoria dei caduca, cioè quote ereditarie o legatarie non attribuite.
Caracalla
[vedi] con un edictum [vedi] le attribuì in seguito al Fiscus Caesaris [vedi].
Giustiniano
[vedi], in seguito, abrogò formalmente le norme limitatrici ristabilendo lo ius vetus [vedi].