Ius abutèndi

Ius abutèndi [Diritto di distruggere; cfr. artt. 42 Cost., 832 c.c.]

Era una delle facoltà attribuite al titolare del domìnium ex iùre Quirìtium [vedi] su una cosa: in virtù di esso, il dòminus poteva utilizzare la cosa in modo pieno, senza alcun limite, anche in contrasto con la sua naturale destinazione economica, giungendo persino a distruggerla, o meglio, poteva utilizzarla fino a giungere alla sua consunzione.
Nel diritto vigente, contrariamente al diritto romano, il diritto di proprietà incontra limiti di carattere pubblicistico, in virtù della funzione sociale che l’art. 42 Cost. attribuisce alla proprietà; l’art. 832 c.c., nel definire il diritto di proprietà come “il diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico”, esclude che al proprietario sia consentito utilizzare la cosa senza tener conto della sua funzione sociale, limitandosi a farne ciò che più gli piaccia.