Iurisdìctio

Iurisdìctio

Era la estrinsecazione del potere attribuito ad un magistrato nell’esercizio delle sue funzioni.
La (—) fu intesa, talvolta, come indicazione della norma applicabile in concreto o statuizione del diritto di una delle parti in una fattispecie concreta sottoposta al suo esame.
Taluno, in dottrina, ha ritenuto che, in una prima fase, la (—) fosse una manifestazione del potere d’imperio (c.d. impèrium [vedi]); solo successivamente, essa fu considerata come un autonomo potere spettante ai magistrati.
Il luogo in cui si svolgeva la (—) variava per i diversi magistrati:
— per i pretori, era il Foro;
— per gli edili curuli [vedi ædilitas], il mercato annonario;
— per i magistrati provinciali, il capoluogo della provincia;
— la iurisdictio voluntaria [vedi] poteva, invece, aver luogo dovunque.
In ordine al tempo in cui la (—) poteva aver luogo, si distinguevano:
dìes fasti [vedi];
dies nefasti [vedi];
dies comitiàles [vedi].