Qui iùre suo ùtitur nèminem lædit

Qui iùre suo ùtitur nèminem lædit [Chi esercita un suo diritto non danneggia nessuno]

Antico brocardo, secondo il quale chi esercita un suo diritto non danneggia nessuno: la portata del principio viene grandemente ridimensionata dal divieto degli atti emulativi, configurato in diritto romano postclassico, ed espressamente ribadito dall’art. 833 c.c. vigente [vedi atti ad æmulatiònem].