Iurare sibi non liquere
Iurare sibi non liquere
Con questa espressione si indicava l’impossibilità di trarre una decisione serena dalla valutazione del materiale probatorio.
In questo caso era concesso al giudicante di rinunciare ad emettere la sentenza purché giurasse che la situazione non gli era chiara.
Nel nostro ordinamento, non è concessa questa possibilità al giudice, che deve respingere la pretesa dell’attore nel caso in cui questi (su cui grava l’onus probandi) non prova pienamente la sussistenza del suo diritto.
Con questa espressione si indicava l’impossibilità di trarre una decisione serena dalla valutazione del materiale probatorio.
In questo caso era concesso al giudicante di rinunciare ad emettere la sentenza purché giurasse che la situazione non gli era chiara.
Nel nostro ordinamento, non è concessa questa possibilità al giudice, che deve respingere la pretesa dell’attore nel caso in cui questi (su cui grava l’onus probandi) non prova pienamente la sussistenza del suo diritto.