Iura nòvit cùria
Iura nòvit cùria
Fondamentale principio, secondo il quale le norme giuridiche non vanno né espressamente invocate, né provate, nella loro esistenza, dalle parti in quanto esse rientrano tra le conoscenze del giudice (al contrario dei fatti, che vanno allegati e provati [vedi iùdex iùxta alligàta et probàta iudicàre dèbet]).
Fondamentale principio, secondo il quale le norme giuridiche non vanno né espressamente invocate, né provate, nella loro esistenza, dalle parti in quanto esse rientrano tra le conoscenze del giudice (al contrario dei fatti, che vanno allegati e provati [vedi iùdex iùxta alligàta et probàta iudicàre dèbet]).