Iura in re alièna

Iura in re alièna [Diritti reali su cosa altrui; cfr. artt. 952-1099]

Diritti così denominati, perché insistenti su una cosa appartenente ad altri. Si tratta di situazioni giuridiche tutelate èrga òmnes [vedi], e quindi assolute, ma di contenuto limitato per la coesistenza, sullo stesso bene, del diritto di proprietà altrui.
Gli (—) attribuiscono al titolare un diritto di seguito in quanto seguono la res su cui insistono, comprimendo, pertanto, il diritto di proprietà di tutti gli eventuali successivi acquirenti.
Tra di essi si distinguono:
— diritti reali di godimento;
— diritti reali di garanzia.
Dei primi facevano parte la sèrvitus [vedi], l’emphyteusis [vedi], l’ususfrùctus, la superfìcies [vedi] e l’usus [vedi]; dei secondi, invece, il pìgnus [vedi] e l’hypothèca [vedi].