Iudìcium
Iudìcium
Per (—) si intende, tecnicamente, la seconda fase del processo per lègis actiònes [vedi] e per formulas [vedi] (nella cognìtio extra òrdinem [vedi] il giudizio si svolgeva, invece, in un’unica fase).
Distinguiamo pertanto:
— processo per legis actiones: nella fase àpud iùdicem non era più necessaria la presenza delle due parti. In assenza di una delle parti, il iudex pronunciava egualmente la sentenza; la decisione, peraltro, sarebbe stata sfavorevole alla parte assente.
L’ufficio di giudice poteva essere ricoperto da una persona singola o da un collegio: nel primo caso il giudice era nominato dal magistrato, di volta in volta; nel secondo, il collegio decideva un numero indefinito di controversie, avendo competenze generali in determinate materie.
Nella legis actio sacramènti [vedi], il giudice si limitava a stabilire quale delle parti avesse ragione, dichiarando, cioè, quale dei due sacramenta fosse iustum: il giudice pronunciava, cioè, un accertamento e non una condanna.
Nelle altre legis actiones, il giudice condannava, cioè ordinava al convenuto di tenere un determinato comportamento;
— processo per formulas: nella fase apud iudicem del processo formulare ciascuna parte presentava, a sostegno della sua tesi, tutte le prove che riteneva opportune, senza alcuna limitazione.
Raccolte le prove, spettava al giudice valutarle e formare il proprio convincimento liberamente, senza alcun vincolo di prova legale, al fine di pronunciare la sententia.
Per (—) si intende, tecnicamente, la seconda fase del processo per lègis actiònes [vedi] e per formulas [vedi] (nella cognìtio extra òrdinem [vedi] il giudizio si svolgeva, invece, in un’unica fase).
Distinguiamo pertanto:
— processo per legis actiones: nella fase àpud iùdicem non era più necessaria la presenza delle due parti. In assenza di una delle parti, il iudex pronunciava egualmente la sentenza; la decisione, peraltro, sarebbe stata sfavorevole alla parte assente.
L’ufficio di giudice poteva essere ricoperto da una persona singola o da un collegio: nel primo caso il giudice era nominato dal magistrato, di volta in volta; nel secondo, il collegio decideva un numero indefinito di controversie, avendo competenze generali in determinate materie.
Nella legis actio sacramènti [vedi], il giudice si limitava a stabilire quale delle parti avesse ragione, dichiarando, cioè, quale dei due sacramenta fosse iustum: il giudice pronunciava, cioè, un accertamento e non una condanna.
Nelle altre legis actiones, il giudice condannava, cioè ordinava al convenuto di tenere un determinato comportamento;
— processo per formulas: nella fase apud iudicem del processo formulare ciascuna parte presentava, a sostegno della sua tesi, tutte le prove che riteneva opportune, senza alcuna limitazione.
Raccolte le prove, spettava al giudice valutarle e formare il proprio convincimento liberamente, senza alcun vincolo di prova legale, al fine di pronunciare la sententia.