Iudicia legìtima
Iudicia legìtima (e iudicia impèrio continèntia)
Distinzione tipica delle procedure per formulas [vedi processo per formulas] in:
— iudicia legitima: erano quelli che si svolgevano tra cittadini romani, sotto un solo giudice (sub uno iùdice) cittadino romano, in Roma o comunque entro il raggio di un miglio dalle mura della città: la lex Iulia iudiciòrum privatòrum [vedi] stabilì che queste azioni si estinguevano se non erano decise entro un anno e sei mesi;
— iudicia imperio continentia: erano quelli che dipendevano dalla durata in carica del magistrato (denominati anche giudizi recuperatori in quanto affidati cioè alla decisione dei recuperatòres [vedi], e quelli che si svolgevano dinanzi ad un solo giudice, ma con l’intervento di uno straniero (vuoi come parte, vuoi come giudice). Vi rientravano, inoltre, anche i giudizi (tra Romani e stranieri) che si svolgevano oltre il raggio di un miglio dalle mura di Roma. In particolare essi valevano, finché il magistrato che li aveva instaurati conservava la sua giurisdizione, e cioè per un anno: per tale motivo erano definiti imperio continentia.
Occorre ulteriormente distinguere:
— se si proponeva un giudizio imperio còntinens (sia in rem che in personam, sia in ius che in factum), successivamente era possibile riproporre l’azione: ciò rendeva necessario, per la controparte, sollevare l’excèptio rèi iudicàtæ vel in iudicium dedùctæ [vedi];
— nei iudicia legitima occorre ulteriormente distinguere:
— se l’àctio era in personam ed in ius, la questione non poteva, di diritto, esser riproposta e l’eccezione (rei iudicatæ vel in iudicium deductæ) si rivelava superflua;
— negli altri casi, la questione era riproponibile e andava quindi sollevata, per paralizzarla, la anzidetta eccezione.
Distinzione tipica delle procedure per formulas [vedi processo per formulas] in:
— iudicia legitima: erano quelli che si svolgevano tra cittadini romani, sotto un solo giudice (sub uno iùdice) cittadino romano, in Roma o comunque entro il raggio di un miglio dalle mura della città: la lex Iulia iudiciòrum privatòrum [vedi] stabilì che queste azioni si estinguevano se non erano decise entro un anno e sei mesi;
— iudicia imperio continentia: erano quelli che dipendevano dalla durata in carica del magistrato (denominati anche giudizi recuperatori in quanto affidati cioè alla decisione dei recuperatòres [vedi], e quelli che si svolgevano dinanzi ad un solo giudice, ma con l’intervento di uno straniero (vuoi come parte, vuoi come giudice). Vi rientravano, inoltre, anche i giudizi (tra Romani e stranieri) che si svolgevano oltre il raggio di un miglio dalle mura di Roma. In particolare essi valevano, finché il magistrato che li aveva instaurati conservava la sua giurisdizione, e cioè per un anno: per tale motivo erano definiti imperio continentia.
Occorre ulteriormente distinguere:
— se si proponeva un giudizio imperio còntinens (sia in rem che in personam, sia in ius che in factum), successivamente era possibile riproporre l’azione: ciò rendeva necessario, per la controparte, sollevare l’excèptio rèi iudicàtæ vel in iudicium dedùctæ [vedi];
— nei iudicia legitima occorre ulteriormente distinguere:
— se l’àctio era in personam ed in ius, la questione non poteva, di diritto, esser riproposta e l’eccezione (rei iudicatæ vel in iudicium deductæ) si rivelava superflua;
— negli altri casi, la questione era riproponibile e andava quindi sollevata, per paralizzarla, la anzidetta eccezione.