Iùdex iùxta alligàta et probàta iudicàre dèbet

Iùdex iùxta alligàta et probàta iudicàre dèbet [cfr. art. 115 c.p.c.]

Il suo significato letterale chiarisce la portata del principio, accolto anche dal codice di procedura civile vigente: il giudice investito di una controversia civile, deve porre a fondamento della sua decisione unicamente i fatti addotti (“alligata”) dalle parti, sempre che essi risultino forniti di adeguato supporto probatorio (“probata”). Si tratta del c.d. principio della disponibilità delle prove, secondo il quale, salvi i casi espressamente previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti; possono, però, esser poste a fondamento della decisione (senza bisogno di prova) le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza (c.d. fatti notori).