Invitàtio ad offerèndum

Invitàtio ad offerèndum [Invito ad offrire]

L’espressione viene frequentemente adoperata, nel linguaggio degli operatori giuridici, per indicare l’invito, rivolto ad una collettività indeterminata di persone, a presentare delle offerte (es.: “vendo questo oggetto al migliore offerente”).
A differenza dell’offerta al pubblico (in incèrtam personam [vedi]), l’(—) non contiene tutti gli elementi del contratto alla cui conclusione è diretta e non costituisce, pertanto, un elemento concreto dell’accordo contrattuale.