Interusùrium

Interusùrium [lett. “interesse”; cfr. art. 1185 c.c.]

Termine (lett. “interesse”) adoperato in relazione ad un principio, stabilito dall’art. 1185 c.c. vigente, secondo il quale se un debitore paga un debito prima della scadenza del termine per l’adempimento (ad es., perché ne ignorava l’esistenza), può chiedere che gli venga restituita la somma andata a vantaggio del creditore in virtù del pagamento anticipato.
L’(—) era, dunque, la differenza tra il valore della prestazione eseguita in anticipo ed il valore che essa avrebbe avuto se eseguita alla sua vera scadenza.