Interrègnum

Interrègnum [Interregno]

Istituto proprio del diritto arcaico, si applicò nei casi in cui mancasse un discendente del rex [vedi] defunto od un erede da lui designato.
L’(—) consisteva in ciò: durante il periodo in cui mancava un rex, il potere veniva esercitato, a turno, per cinque giorni, da ciascuno dei membri del Senato [vedi Senatus], fino a che il consesso dei patres (senatori) non avesse prescelto il nuovo re, presentandolo all’acclamazione delle curie riunite in assemblea [vedi comìtia curiata].