Interpretatio contra stipulatòrem
Interpretatio contra stipulatòrem [cfr. art. 1370 c.c.]
L’espressione si riferisce ad un fondamentale canone interpretativo, conosciuto sia dal diritto romano [vedi fàvor promissòris] sia dal diritto civile vigente (cfr. art. 1370 c.c.).
Il principio afferma che, se è dubbio il significato di una disposizione contrattuale, ed essa è stata predisposta (non da entrambe le parti ma) da una sola delle parti, l’interprete debba optare per il significato più favorevole al “non predisponente” e quindi sfavorevole a chi ha predisposto la clausola; ecco perché si parla di (—).
L’espressione si riferisce ad un fondamentale canone interpretativo, conosciuto sia dal diritto romano [vedi fàvor promissòris] sia dal diritto civile vigente (cfr. art. 1370 c.c.).
Il principio afferma che, se è dubbio il significato di una disposizione contrattuale, ed essa è stata predisposta (non da entrambe le parti ma) da una sola delle parti, l’interprete debba optare per il significato più favorevole al “non predisponente” e quindi sfavorevole a chi ha predisposto la clausola; ecco perché si parla di (—).