Interdictum Salviànum

Interdictum Salviànum

Interdictum restitutorium
nella locazione [vedi locàtio-condùctio] di fondi rustici, l’(—) veniva concesso dal pretore al locatore per consentirgli di immettersi nel possesso delle cose prestate in garanzia dal conduttore (invècta et illàta), qualora si trovassero ancora presso di lui e nel caso di mancato pagamento del canone. L’(—) fu seguito da un’àctio in rem (actio Serviana) [vedi] esperibile contro qualsiasi terzo [vedi hypothèca].