Interdìctum retinèndæ possessiònis

Interdìctum retinèndæ possessiònis [Interdetto per conservare il possesso]

Interdictum
[vedi] che veniva accordato dal pretore nei casi in cui, tra due soggetti, fosse controversa l’appartenenza di una res [vedi] e si decidesse dapprima chi dovesse possederla e poi chi dovesse chiederla.
Tale tipo di interdictum aveva, in sostanza, lo scopo di proteggere il possessore di una cosa da qualsiasi molestia arrecata alla sua facoltà di esercitare la propria signoria sulla cosa.
Si distinguevano, nell’ambito della categoria:
— l’interdictum uti possidètis, così denominato dalle parole iniziali della formula, fu concesso in un primo tempo a tutela del possesso di case e successivamente degli immobili in genere. Esso vietava l’uso della forza a danno del possessore attuale, ma eccettuava il caso della possessio vitiosa, cioè ottenuta dall’avversario a titolo di precario o sottratta in maniera violenta o clandestina. Tale interdictum proteggeva sempre e in ogni caso il possessore attuale;
— l’interdictum utrùbi, concesso a tutela del possesso di uno schiavo prima, e di qualsiasi cosa mobile poi: era accordato a chi avesse posseduto il bene nec vi nec clam nec precàrio nell’ultimo anno per un maggiore periodo di tempo rispetto all’avversario: questo interdictum, quindi, non proteggeva necessariamente il possesso attuale del bene.