Interdictum recuperàndæ possessiònis
Interdictum recuperàndæ possessiònis [Interdetto per recuperare il possesso]
Interdictum [vedi] che veniva accordato dal pretore quando un soggetto fosse stato spogliato del possesso di una cosa con violenza. Occorreva, peraltro, che il soggetto spogliato (spoliatus) non avesse posseduto a sua volta la cosa vi, clam aut precàrio (con violenza, di nascosto od a titolo precario): era sempre possibile, infatti, spossessare con violenza il soggetto che possedeva vi, clam aut precario: lo spossessamento diveniva, in questa fattispecie, illecito, soltanto se effettuato con armi (scudi, spade, bastoni, pietre).
Si distinguevano, nell’ambito della categoria:
— l’interdictum de vi, il quale presupponeva lo spoglio violento avvenuto senza l’uso di armi: esso era accordato, se richiesto entro un anno dallo spoglio, per ottenere la reintegrazione nel possesso, a chi possedeva nec vi nec clam nec precario. Se il suo possesso era viziato, lo spogliato non poteva chiedere l’interdetto;
— l’interdictum de vi armata, il quale supponeva una violenza grave (vis àtrox) ed era accordato senza limiti di tempo a qualsiasi possessore, anche se iniùstus.
Costantino colpì con sanzioni penali la ragion fattasi possessoria: era punito con la deportazione chi sottraeva il possesso con la forza.
Giustiniano fuse i due interdetti in uno solo, accordandolo, se richiesto entro l’anno, a qualsiasi possessore, anche se iniùstus.
Interdictum [vedi] che veniva accordato dal pretore quando un soggetto fosse stato spogliato del possesso di una cosa con violenza. Occorreva, peraltro, che il soggetto spogliato (spoliatus) non avesse posseduto a sua volta la cosa vi, clam aut precàrio (con violenza, di nascosto od a titolo precario): era sempre possibile, infatti, spossessare con violenza il soggetto che possedeva vi, clam aut precario: lo spossessamento diveniva, in questa fattispecie, illecito, soltanto se effettuato con armi (scudi, spade, bastoni, pietre).
Si distinguevano, nell’ambito della categoria:
— l’interdictum de vi, il quale presupponeva lo spoglio violento avvenuto senza l’uso di armi: esso era accordato, se richiesto entro un anno dallo spoglio, per ottenere la reintegrazione nel possesso, a chi possedeva nec vi nec clam nec precario. Se il suo possesso era viziato, lo spogliato non poteva chiedere l’interdetto;
— l’interdictum de vi armata, il quale supponeva una violenza grave (vis àtrox) ed era accordato senza limiti di tempo a qualsiasi possessore, anche se iniùstus.
Costantino colpì con sanzioni penali la ragion fattasi possessoria: era punito con la deportazione chi sottraeva il possesso con la forza.
Giustiniano fuse i due interdetti in uno solo, accordandolo, se richiesto entro l’anno, a qualsiasi possessore, anche se iniùstus.