Interdìctum quod legatòrum

Interdìctum quod legatòrum

Interdictum
[vedi] concesso dal pretore al bonòrum possèssor secùndum tabulas [vedi bonorum possessio secundum tabulas], cioè al soggetto nominato erede in un testamento legittimo per il diritto pretorio, nei confronti del legatario ovvero di chiunque possedesse come legatario [vedi legatum], contro la volontà dell’erede.
Attraverso la concessione dell’(—) si mirava ad impedire che il legatario si impossessasse liberamente di beni ereditari, diventando, a seguito di usucàpio [vedi], proprietario, senza l’intervento autorizzatorio del possessore ereditario. L’(—) era efficace solo limitatamente ai legati con effetti obbligatori [vedi legatum per damnatiònem] o sottoposti a condizione o a termine.
In epoca classica l’(—) fu esteso anche al bonorum possessor contra tabulas [vedi bonorum possessio contra tabulas] e persino all’erede che non avesse in nessun caso autorizzato l’impossessamento dei beni.
In epoca giustinianea, venuta meno la distinzione tra ius civile [vedi] e ius honorarium [vedi], l’(—) assunse le connotazioni di azione generale, diretta essenzialmente a garantire il rispetto della quota legittima, riconosciuta dalla lex Falcìdia de legatis [vedi].