Interdictum de migràndo

Interdictum de migràndo

L’(—) veniva concesso al conduttore di un fondo urbano, qualora il locatore si opponesse all’asportazione degli invècta et illàta [vedi] dal fondo locato, pur essendo stato saldato il canone. Poiché l’interdetto era subordinato all’avvenuto pagamento dei canoni, il locatore, in caso di inadempimento, tratteneva gli invecta et illata. Dal meccanismo ora descritto prese forma la figura giuridica dell’hypotheca [vedi].