Interdictum de itinere reficièndo

Interdictum de itinere reficièndo

Interdictum
[vedi] concesso dal pretore al fine di proibire che un soggetto impedisse in modo violento, ad un altro soggetto, la riparazione della via [vedi] o dell’actus [vedi] nel fondo servente (purché le relative servitù di via od actus fossero esercitate, in fatto, in modo non violento o nascosto, né a titolo precario, da almeno un anno).