Interdictum de glànde legènda

Interdictum de glànde legènda

L’(—) era emanato a favore del proprietario di un albero che protendeva rami fruttiferi su un fondo vicino: il pretore, con l’interdictum, lo autorizzava ad entrare nel fondo sul quale i rami sporgevano per raccoglierne i frutti tèrtio quoque dìe (ogni tre giorni).
Il proprietario del fondo vicino poteva evitare l’ingresso dell’altro proprietario sul proprio fondo, raccogliendo e restituendo egli stesso i frutti e facendosi eventualmente rimborsare le spese della raccolta.