Interdictum de fònte

Interdictum de fònte

Interdictum
[vedi] concesso dal pretore per proibire che ad un soggetto fosse impedito, in modo violento, l’esercizio di una servitù [vedi servitùtes (praediòrum)] di presa d’acqua dal fondo servente, o la riparazione di una fonte (lago, pozzo, etc.) (purché l’esercizio della relativa servitù avvenisse da almeno un anno ed in modo non violento o nascosto, né a titolo precario).