Interdictum de cloàcis

Interdictum de cloàcis

Interdictum
[vedi] concesso dal pretore per proibire che fosse impedita con violenza la riparazione o la pulizia di condotte fecali passanti per il fondo servente (purché l’esercizio della relativa servitù [vedi servitùtes (praediòrum)] avvenisse di fatto, anche da un periodo inferiore ad un anno ed anche se condotto in modo violento o nascosto, od a titolo precario).
La rilevanza di un tale esercizio di fatto della servitù protratto per meno di un anno ed anche se condotto con violenza, di nascosto o precariamente (a differenza di quanto accadeva per la concessione degli altri tipi di interdictum de servitùtibus [vedi]) può spiegarsi in relazione ad esigenze di igiene e salute pubblica, ritenute, in tema di riparazione o pulizia di cloaca, prevalenti su ogni altra.