Interdictum de arbòribus cædèndis

Interdictum de arbòribus cædèndis

Era l’(—) concesso a favore del proprietario di un fondo, qualora gli alberi del fondo vicino sporgessero sul suo ad un’altezza inferiore ai 15 piedi. Se il proprietario dell’albero non recideva i rami bassi, il proprietario del fondo sul quale sporgevano aveva facoltà di farsi giustizia da sé, recidendo personalmente i rami di altezza inferiore a quella consentita. Ove il proprietario dell’albero si opponesse, il pretore emanava l’(—).