Interdictum de aqua cottidiàna
Interdictum de aqua cottidiàna
Interdictum [vedi] concesso dal pretore per proibire che fosse impedito, con violenza, l’esercizio di un servitù [vedi servitùtes (praediòrum)] di presa d’acqua dal fondo servente al soggetto che la esercitasse in fatto da almeno un anno ed in modo non violento o clandestino, né a titolo precario.
Interdictum [vedi] concesso dal pretore per proibire che fosse impedito, con violenza, l’esercizio di un servitù [vedi servitùtes (praediòrum)] di presa d’acqua dal fondo servente al soggetto che la esercitasse in fatto da almeno un anno ed in modo non violento o clandestino, né a titolo precario.