Interdictum de àqua æstìva

Interdictum de àqua æstìva

Interdictum
[vedi] concesso dal pretore per proibire che fosse impedito con violenza l’esercizio di una servitù [vedi servitùtes praediòrum] di presa d’acqua, nella stagione estiva, dal fondo servente, al soggetto che l’avesse esercitata in fatto almeno dall’estate precedente.