Intèntio

Intèntio

Era la parte della formula [vedi] contenente l’esposizione della pretesa giuridica dell’attore nei confronti del convenuto. Doveva, pertanto, indicare chiaramente i soggetti del rapporto di responsabilità, la causa petendi [vedi]; il petitum [vedi].
Si distinguevano in particolare:
— l’(—) in iùs concèpta, che faceva riferimento ad un rapporto tipico o ad una situazione giuridica determinata. L’(—) in ius concepta poteva essere:
— (—) certa, se indicava con precisione l’oggetto dell’azione, che in tal caso poteva consistere nell’obbligazione del convenuto di dare una somma di denaro od una cosa determinata;
— (—) incerta, se faceva un riferimento impreciso, non traducibile a priori in una precisa valutazione pecuniaria, all’oggetto dell’azione. In tal caso, occorreva l’inserimento di una clausola accidentale, la demonstratio [vedi] con la quale si chiarivano i termini di fatto della questione.
Caratteristica dell’(—) incerta era la formula “quìdquid dare fàcere opòrtet”.
Come ha notato parte rilevante della dottrina, la distinzione tra (—) certa ed (—) incerta era di notevole rilevanza, perché la possibilità di perdere la lite per pluris petìtio [vedi] incombeva solo sull’attore che avesse formulato una (—) certa;
— (—) in factum concepta, che faceva riferimento non ad un preciso diritto, ma ad una situazione di fatto ritenuta degna di tutela dal magistrato. L’(—) in factum era caratteristica delle actiònes honoràriæ [vedi àctio honorària].