Ìnsula in flùmine nata

Ìnsula in flùmine nata [Isola formata in un fiume; cfr. artt. 945, 947 c.c.]

Modo d’acquisto della proprietà a titolo originario rientrante nella categoria degli incrementi fluviali [vedi].
In particolare, l’espressione (—) si riferiva ai casi in cui la corrente di un fiume, trasportando detriti che si depositavano nel fiume stesso, avesse formato un’isoletta; poteva anche avvenire che l’isoletta fosse originata da un prosciugamento della parte centrale dell’alveo del fiume.
Si riteneva, in questi casi, che l’isoletta appartenesse ai proprietari rivieraschi; in particolare (Gai Inst., II, 72):
— se l’isola era nata al centro del fiume, essa diveniva di proprietà comune, dei proprietari dei fondi siti sulle sponde del fiume;
— se l’isola non era nata precisamente al centro del fiume, essa veniva acquistata in proprietà dal >dòminus [vedi] del fondo cui apparteneva la riva del fiume più vicina all’isola.
Nell’odierno diritto civile, l’(—) appartiene al demanio pubblico (art. 945, 1° co., c.c.).