Instrumèntum

Instrumèntum

Tipo di documento che prese piede nell’età postclassica di pari passo con l’emergere delle figure dei “tabelliones” e dei “notarii” quali esperti e garanti della veridicità delle attestazioni del documento.
A tal proposito in diritto giustinianeo si distinse tra:
— “instrumentum privatum” ove non figurava l’intervento né di “tabelliones” né di testimoni;
— “instrumentum quasi publice confectum”: non figurava l’intervento di “tabelliones” ma di almeno tre testimoni;
— “instrumentum publice confectum”: redatto da “tabelliones”, munito di “competio” del tabellione (cioè di una dichiarazione di avvenuta rilettura del testo alle parti) e confermato dalla “absolutio” delle parti (cioè da un comportamento con cui queste ultime manifestavano la loro intenzione di renderlo operativo).
L’efficacia dell’(—) poteva essere ad probationem [vedi] oppure ad substantiam.
Per la pratica della conservazione degli instrumenta in pubblici registri [vedi insinuatio].