Infitiàtio

Infitiàtio

Si aveva (—) quando, esperita l’àctio iudicàti [vedi], il convenuto, che ne avesse accettato la formula [vedi], negava la pretesa attorea. In tal caso si apriva un nuovo processo ed il convenuto, se condannato, doveva pagare una somma doppia rispetto a quella stabilita nella prima sentenza.