Ìnfans
Ìnfans [Infante]
Era così definito, in diritto romano, colui che non sapeva ancora parlare.
Gli infàntes erano considerati del tutto incapaci d’agire, considerato che per la maggior parte degli atti giuridici era prevista (almeno fino al diritto postclassico) la forma orale; in proposito i giuristi dell’età classica ritenevano che si dovesse valutare caso per caso se un soggetto fosse (—), mentre Giustiniano stabilì che fossero considerati infantes tutti i soggetti di età non superiore a 7 anni.
I bambini che avevano circa 7 anni, erano detti infantiæ proximi.
Il diritto giustinianeo collegò una limitata capacità d’agire al raggiungimento della pubertà [vedi pubèrtas]; in particolare:
— l’infantia mìnor (fino a 7 anni) era sempre considerato totalmente incapace;
— l’infantia màior (da 7 a 12 o 14 anni) era considerato capace talvolta, limitatamente [vedi infantia maiòres];
— il minore di 25 anni era tutelato dalla disciplina della lex Plætoria [vedi], che aveva concesso un’àctio populàris [vedi], esercitabile contro chi avesse approfittato dell’inesperienza del minore durante la stipulazione di un contratto.
Era così definito, in diritto romano, colui che non sapeva ancora parlare.
Gli infàntes erano considerati del tutto incapaci d’agire, considerato che per la maggior parte degli atti giuridici era prevista (almeno fino al diritto postclassico) la forma orale; in proposito i giuristi dell’età classica ritenevano che si dovesse valutare caso per caso se un soggetto fosse (—), mentre Giustiniano stabilì che fossero considerati infantes tutti i soggetti di età non superiore a 7 anni.
I bambini che avevano circa 7 anni, erano detti infantiæ proximi.
Il diritto giustinianeo collegò una limitata capacità d’agire al raggiungimento della pubertà [vedi pubèrtas]; in particolare:
— l’infantia mìnor (fino a 7 anni) era sempre considerato totalmente incapace;
— l’infantia màior (da 7 a 12 o 14 anni) era considerato capace talvolta, limitatamente [vedi infantia maiòres];
— il minore di 25 anni era tutelato dalla disciplina della lex Plætoria [vedi], che aveva concesso un’àctio populàris [vedi], esercitabile contro chi avesse approfittato dell’inesperienza del minore durante la stipulazione di un contratto.