Indìgnitas
Indìgnitas [Indegnità; cfr. artt. 463 ss., 801-802 c.c.]
Era una causa impeditiva della successione mòrtis càusa ed operava nei confronti del soggetto che si fosse macchiato di gravi colpe verso il de cùius [vedi]: caso tipico era quello del soggetto che avesse ucciso il de cuius.
Tutto ciò che era sottratto al soggetto indegno, era attribuito all’æràrium [vedi] o, successivamente in età postclassica, al fiscus Cæsaris [vedi].
Si è rilevato, peraltro, in dottrina, che l’(—) non fu, in diritto romano, un istituto unitario, essendo disciplinato di volta in volta in relazione a casi concreti, cioè per ovviare a situazioni dalle quali di volta in volta (ed a seconda dei mutati costumi) si ritenne potesse derivare indegnità a succedere (es. per l’erede che avesse sottratto beni ereditari ai legatari etc.).
Era una causa impeditiva della successione mòrtis càusa ed operava nei confronti del soggetto che si fosse macchiato di gravi colpe verso il de cùius [vedi]: caso tipico era quello del soggetto che avesse ucciso il de cuius.
Tutto ciò che era sottratto al soggetto indegno, era attribuito all’æràrium [vedi] o, successivamente in età postclassica, al fiscus Cæsaris [vedi].
Si è rilevato, peraltro, in dottrina, che l’(—) non fu, in diritto romano, un istituto unitario, essendo disciplinato di volta in volta in relazione a casi concreti, cioè per ovviare a situazioni dalle quali di volta in volta (ed a seconda dei mutati costumi) si ritenne potesse derivare indegnità a succedere (es. per l’erede che avesse sottratto beni ereditari ai legatari etc.).