Incrementi fluviali

Incrementi fluviali [cfr. artt. 941-946 c.c.]

Categoria relativa a modi d’acquisto della proprietà a titolo originario [vedi accèssio], di beni immobili (in particolare, fondi rivieraschi).
La disciplina degli (—) era basata sul principio che i proprietari rivieraschi (ossia i proprietari di fondi confinanti con corsi d’acqua, non appartenenti a terzi) acquisivano in proprietà ogni incremento che il corso d’acqua avesse naturalmente apportato ai loro fondi, purché concorressero due requisiti:
— il corso d’acqua doveva essere pubblico (flùmen pùblicum);
— i fondi rivieraschi dovevano avere un confine individuato dalla riva del corso d’acqua (fundi arcifìnii).
Nella categoria generale degli (—), rientravano l’adlùvio [vedi], l’avùlsio [vedi], l’àlveus derelìctus [vedi] e l’ìnsula in flùmine nata [vedi].