Inaudìta àltera pàrte

Inaudìta àltera pàrte [Senza interpellare l’altra parte; cfr. artt. 688 ss. c.p.c.]

Espressione frequentemente adoperata nel linguaggio degli operatori giuridici, per indicare i provvedimenti giudiziali emessi a seguito di una cognizione sommaria, e senza l’integrazione del contraddittorio: si pensi, ad es., ai decreti che, in materia possessoria, il giudice può emettere senza ascoltare una delle parti e che sono destinati ad avere efficacia provvisoria. Il contraddittorio, in tutti i casi di provvedimenti emessi (—), è destinato a realizzarsi in una fase immediatamente successiva all’emissione del provvedimento [vedi audiàtur et altera pars] quando è necessario provvedere in via cautelativa, oppure può anche non realizzarsi, allorché il diritto dell’attore appare già sufficientemente provato e si vuole pervenire ad un rapido conseguimento di un titolo esecutivo (artt. 633 e seg. c.p.c.): in questo caso l’instaurazione del contraddittorio è rimessa all’iniziativa della parte contro cui il provvedimento è stato emesso.