In iùs vocàtio

In iùs vocàtio [Chiamata in giudizio]

Fase introduttiva del giudizio necessaria ad assicurare la presenza di entrambe le parti a tutela del principio del contraddittorio
Nel processo per lègis actiònes [vedi lègis àctio (o lègis àctiones)] l’attore doveva convocare l’avversario davanti al magistrato e all’uopo poteva anche ricorrere all’uso della forza. Successivamente, nel processo formulare [vedi processo per formulas], la (—) sopravvisse come atto iniziale del processo, ma non era più consentito l’uso della forza: all’attore spettava solo un’azione penale contro il convenuto che rifiutasse di presentarsi in giudizio. Accanto alla (—), tuttavia, si andò affermando una nuova forma di introduzione del processo, il vadimònium [vedi], che consisteva in un invito solenne a comparire in tribunale, in giorno ed ora stabiliti, fatto dall’attore al convenuto cui seguiva la promessa mediante stipulatio [vedi] di quest’ultimo, di pagare una penale per il caso di mancata comparizione.
Nella cognìtio extra òrdinem [vedi], infine, la chiamata in giudizio non avvenne più con la (—), costituente un atto meramente privato, ma con una citazione che aveva rilievo formale [vedi evocàtio].