In iùre cèssio hereditàtis

In iùre cèssio hereditàtis

Applicazione particolare dell’istituto della in iure cessio [vedi] in materia successoria.
La (—) consentiva agli adgnàti [vedi adgnàtio] ed ai gentiles [vedi gens] di trasmettere ad altri la facoltà di accettare l’eredità, mediante un finto processo.
Il titolo di hères per il ius civile [vedi] era inalienabile: vigeva infatti il principio sèmel heres sèmper heres (erede una volta, erede sempre); tuttavia, poiché gli agnati e i gentili diventavano titolari solo al momento della accettazione, si ammise che essi, sempre che non vi fosse stata la pro herède gèstio [vedi], potessero trasmettere ad altri la facoltà di accettare, mediante un finto processo di eredità: il cessionario, attraverso una finta rivendicazione, poneva in essere la (—).
Il cessionario acquistava, pertanto, da colui che aveva una semplice facoltà di acquistare, l’intera eredità.
La (—) era esperibile solo nel caso di hereditas legitima [vedi hereditas], non anche nel caso di hereditas testamentaria.
Da questa risalente forma di (—) se ne distingueva un’altra che interveniva quando l’eredità fosse stata già adita: in tal caso l’erede, in base al principio semel heres semper heres, non trasmetteva il titolo di heres, ma trasmetteva le cose corporali dell’eredità, mentre i debiti e i crediti continuavano a gravare sull’erede cedente.
Anche questo istituto perse rilievo in epoca classica e scomparve del tutto in epoca giustinianea.