In incèrtam persònam

In incèrtam persònam [cfr. artt. 1401 ss. c.c.]

Espressione adoperata nel linguaggio giuridico per indicare i contratti per persona da nominare, quelli, cioè, nei quali una delle parti si riserva la facoltà di nominare, successivamente alla stipula del contratto, la persona che in concreto è destinataria dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
La dichiarazione di nomina viene definita elèctio amici [vedi].