Impotèntia
Impotèntia [Impotenza; cfr. art. 122 n. 1 c.c.]
È in generale l’inettitudine fisica di un soggetto ai rapporti coniugali; si distingue in particolare tra:
— (—) coëùndi, cioè la vera e propria inettitudine ad avere rapporti sessuali;
— (—) generà ndi, cioè l’inettitudine (non alla copula ma) alla procreazione (si tratta, in pratica, della sterilità ).
Quanto alla rilevanza dell’(—), nelle sue varie forme, come causa di nullità del matrimonio, occorre distinguere:
— in diritto romano, ai fini della sussistenza della capacità di unione sessuale dei coniugi (presupposto necessario perché si contraesse matrimonium [vedi] iustum), si riteneva sufficiente che vi fossero tutti gli organi essenziali della riproduzione, prescindendo dalla loro reale funzionalità : si riteneva sussistente la capacità matrimoniale nello spado (sterile), non nel castratus (persona priva degli organi genitali);
— in diritto canonico, viene considerata come causa di nullità del matrimonio, dalla giurisprudenza, la sola (—) coëundi, che sia antecedente al matrimonio e perpetua: nessun rilievo ha, invece, la sterilità ;
— nel diritto civile vigente, l’impotenza non ha, di per sé, alcun rilievo; rileva, invece, indirettamente, se era sconosciuta all’altro coniuge, indotto pertanto in errore (art. 122 n. 1 c.c.) sulla aspettativa di un’ordinaria vita matrimoniale.
È in generale l’inettitudine fisica di un soggetto ai rapporti coniugali; si distingue in particolare tra:
— (—) coëùndi, cioè la vera e propria inettitudine ad avere rapporti sessuali;
— (—) generà ndi, cioè l’inettitudine (non alla copula ma) alla procreazione (si tratta, in pratica, della sterilità ).
Quanto alla rilevanza dell’(—), nelle sue varie forme, come causa di nullità del matrimonio, occorre distinguere:
— in diritto romano, ai fini della sussistenza della capacità di unione sessuale dei coniugi (presupposto necessario perché si contraesse matrimonium [vedi] iustum), si riteneva sufficiente che vi fossero tutti gli organi essenziali della riproduzione, prescindendo dalla loro reale funzionalità : si riteneva sussistente la capacità matrimoniale nello spado (sterile), non nel castratus (persona priva degli organi genitali);
— in diritto canonico, viene considerata come causa di nullità del matrimonio, dalla giurisprudenza, la sola (—) coëundi, che sia antecedente al matrimonio e perpetua: nessun rilievo ha, invece, la sterilità ;
— nel diritto civile vigente, l’impotenza non ha, di per sé, alcun rilievo; rileva, invece, indirettamente, se era sconosciuta all’altro coniuge, indotto pertanto in errore (art. 122 n. 1 c.c.) sulla aspettativa di un’ordinaria vita matrimoniale.