Impotèntia

Impotèntia [Impotenza; cfr. art. 122 n. 1 c.c.]

È in generale l’inettitudine fisica di un soggetto ai rapporti coniugali; si distingue in particolare tra:
— (—) coëùndi, cioè la vera e propria inettitudine ad avere rapporti sessuali;
— (—) generàndi, cioè l’inettitudine (non alla copula ma) alla procreazione (si tratta, in pratica, della sterilità).
Quanto alla rilevanza dell’(—), nelle sue varie forme, come causa di nullità del matrimonio, occorre distinguere:
— in diritto romano, ai fini della sussistenza della capacità di unione sessuale dei coniugi (presupposto necessario perché si contraesse matrimonium [vedi] iustum), si riteneva sufficiente che vi fossero tutti gli organi essenziali della riproduzione, prescindendo dalla loro reale funzionalità: si riteneva sussistente la capacità matrimoniale nello spado (sterile), non nel castratus (persona priva degli organi genitali);
— in diritto canonico, viene considerata come causa di nullità del matrimonio, dalla giurisprudenza, la sola (—) coëundi, che sia antecedente al matrimonio e perpetua: nessun rilievo ha, invece, la sterilità;
— nel diritto civile vigente, l’impotenza non ha, di per sé, alcun rilievo; rileva, invece, indirettamente, se era sconosciuta all’altro coniuge, indotto pertanto in errore (art. 122 n. 1 c.c.) sulla aspettativa di un’ordinaria vita matrimoniale.