Implantàtio

Implantàtio [cfr. artt. 934 ss. c.c.]

Modo di acquisto a titolo originario del domìnium ex iùre Quirìtium [vedi], consistente nell’accessione di una cosa mobile ad una cosa immobile.
In particolare, l’(—) consisteva nella coltivazione di una pianta su un fondo altrui: il proprietario del fondo acquistava automaticamente [vedi ìpso iùre] il dominium ex iure Quiritium della pianta soltanto nel momento in cui essa aveva immesso stabilmente le proprie radici nel fondo. L’acquisto non avveniva se la pianta era soltanto depositata sul fondo senza esservi stabilmente trapiantata.